Le officine che mettono a disposizione dei propri clienti le auto di cortesia potrebbero essere tra i soggetti obbligati a comunicare una serie di dati attraverso la piattaforma C.A.R.G.O.S., il sistema informativo gestito dal Ministero dell’Interno con finalità di prevenzione del terrorismo.
Questo sistema prevede l’obbligo per le imprese di noleggio veicoli senza conducente di comunicare alla Polizia di Stato i dati identificativi del cliente e del contratto di noleggio.
L’obbligo o meno per le officine di autoriparazione di registrazione a C.A.R.G.O.S. dipende dalle diverse situazioni:
- Auto di proprietà dell’officina ad uso privato concessa in comodato gratuito ai propri clienti. Quindi l’officina non ha il codice Ateco del noleggio senza conducente e non chiede corrispettivo per l’auto data in prestito: NESSUN OBBLIGO DI REGISTRAZIONE A CARGOS
- Auto intestata all’officina, immatricolata per uso noleggio senza conducenti, data a in prestito con contratto di noleggio: l’officina ha anche il codice Ateco del noleggio senza conducente e il contratto prevede il pagamento di un corrispettivo: OBBLIGO DI REGISTRAZIONE A CARGOS
- Auto noleggiata a lungo termine da terzi (flotte di noleggio) e rinoleggiata al cliente tramite sub-contratto: l’officina ha anche il codice ATECO del noleggio senza conducente, fa un contratto di subnoleggio a pagamento: OBBLIGO DI REGISTRAZIONE A CARGOS
Si ricorda che la norma prevede che la comunicazione debba essere inviata con “congruo anticipo rispetto al ritiro del mezzo”: consigliabile quindi effettuarla al momento della prenotazione e certamente prima dell’affidamento del veicolo.
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Ulteriori informazioni
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- Marina Gasparri - marina.gasparri@cnaumbria.it - 075 5059160