Pubblicazione contributi pubblici
L’art. 35 del Decreto Crescita ha ampliato la disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbliche, (introdotta dalla L. 124/2017), estendendo l’obbligo di informativa sulle erogazioni pubbliche superiori a 10.000 euro anche alle società di persone e alle micro imprese.
Il termine entro il quale va adempiuto l’obbligo è fissato al 30 giugno di ogni anno.
Come?
Le imprese che non hanno l’obbligo di depositare il bilancio, le associazioni, le fondazioni e le onlus dovranno pubblicare le somme ottenute dalla pubblica amministrazione
- sul proprio sito
- oppure sul sito della propria Associazione di categoria
Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i dati da riportare preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità sono:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
- somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta)
A partire dal 1° gennaio 2020, chi non rispetta l’obbligo di trasparenza e pubblicità, sarà sottoposto a una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti (importo minimo 2mila €).
La restituzione integrale delle somme, prevista nella prima stesura del decreto, slitta sempre all’anno prossimo e sarà applicata solo a chi continua a contravvenire agli obblighi di trasparenza e pubblicità.
In ottemperanze alla disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbliche (introdotta dalla L. 124/2017), come ampliata dal Decreto Crescita (art.35), pubblichiamo i dati relative alle imprese nostre socie per le quali facciamo il servizio di pubblicazione sul nostro sito.
Per gli aiuti pubblicati sul Registro nazionale degli aiuti (RNA) possono essere consultati al seguente link, inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE (inserisci il codice fiscale della tua azienda).